Canapa light. Alcune riflessioni sulla circolare del Ministero dell’Interno del 31.07.2018

Recentemente il Ministero dell’interno ha emanato in data 31.07.2018 una circolare avente ad oggetto “Aspetti giuridico-operativi connessi al fenomeno della commercializzazione delle infiorescenze della canapa tessile a basso tenore di THC e relazioni con la normativa sugli stupefacenti”, la quale ha dettato indicazioni operative per le FF.OO. nell’esecuzione di controlli presso i vari esercizi commerciali.

Tale circolare si fonda sui seguenti presupposti:

  1. La L. n. 242/2016 non prevede la vendita delle infiorescenze per consumo personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione”;

In questa prospettiva il Ministero ritiene che la normativa valorizzi la pianta per le “caratteristiche botaniche e per l’adattabilità ad impieghi innovativi e non certo per lo sfruttamento del principio attivo ad azione stupefacente presente nelle sue infiorescenze” risultando “inconferente” la possibilità di usare le infiorescenze in funzione “surrogatoria della cannabis stupefacente”. Viceversa l’uso umano della canapa sarebbe limitata alla destinazione alimentare e cosmetica.

  1. L’esimente prevista per il coltivatore non è estendibile al venditore delle infiorescenze.

In questa ottica il limite dello 0,6% si applicherebbe soltanto all’agricoltore che per cause naturali e senza avervi in alcun modo contribuito veda svilupparsi una coltivazione con limiti superiori a quelli consentiti, ossia allo 0,2% Ciò al fine di preservare il raccolto e l’investimento economico iniziale evitando la distruzione della coltivazione.

Viceversa tal estensione non varrebbe per il venditore o per il grossista, per il quale il superamento del limite dello 0,2% non risulterebbe imprevedibile ma , bensì “preventivamente misurabile mediante una valutazione tecnica di laboratorio”.

  1. Le infiorescenze di canapa con tenore superiore allo 0,5% rientrano nella nozione di sostanze stupefacenti.

Ciò risulterebbe corroborato dalla consolidata giurisprudenza penale in materia. Pertanto “la cessione o la semplice presenza all’interno degli esercizi commerciali di prodotti (infiorescenze, concentrati, essenze e resine) o piante con concentrazioni aderenti alla nozione di sostanza stupefacente” (superiore allo 0,5% ndr) configurerebbe condotte di detenzione e vendita penalmente rilevanti e punibili secondo il DPR 309/1990.

Peraltro il Ministero individua una difficoltà operativa nel distinguere ictu oculi i prodotti con THC inferiore allo 0,5% da quelli con concentrazione superiore.

Nello specifico il Ministero identifica 4 fattispecie che legittimano il sequestro del reperto sulla base dell’esito positivo del narcotest speditivo, ossia:

  1. Infiorescenze contenute in confezioni anonime o prive di indicazioni commerciali o sul prodotto ovvero ancora in mancanza di titoli di acquisto che possano ricondurre al dettagliante e verificare la provenienza dei prodotti;
  2. Infiorescenze contenute in confezioni commerciali dissigillate, all’interno delle quali potrebbero essere state occultate miscele ad alto tenore di THC al posto di quelle depotenziate;
  3. Infiorescenze vendute in forma sfusa, tale da non consentire di stabilire con obiettività identificazione botanica del materiale e l’appartenenza della varietà oggetto della cessione tra quelle indicate dalla legge comunitaria;
  4. Olio ed altri estratti oleosi ottenuti dalle infiorescenze della canapa tessile, per i quali non è possibile determinare con immediatezza il tenore del THC contenuto nel prodotto;
  5. Piante di cannabis coltivate in vaso o in terra, per le quali non risulti con certezza la provenienza da coltivazioni ottenute da sementi delle citate varietà ammesse dalla normativa comunitaria.
  1. Le iscrizioni poste sulle confezioni, sui siti e nel negozio non escludono la responsabilità del venditore e dell’acquirente.

In tale prospettiva si ritiene che “il contesto di presunta legalità nel quale avviene la vendita” non può portare automaticamente all’esclusione di ogni forma di responsabilità.

Ne consegue, secondo il Ministero dell’Interno, che per la vendita di piante di canapa secondo gli impieghi previsti dalla legge di settore, opererà l’esclusione dalla disciplina sugli stupefacenti.

Nel caso invece di vendita di infiorescenze , tale condotta andrebbe valutata sulla base delle norme del T.U. Stupefacenti e rientrare nel perimetro sanzionatorio di tale legge dovendo prevalere  le ragioni della tutela della salute e dell’ordine pubblico messe in pericolo dalla somministrazione del principio attivo.

Nonostante le considerazioni di cui sopra, la circolare si chiude con una conclusione che potrebbe apparire tranchant nella parte in cui ritiene che “nel caso, invece,  venga in evidenza la cessione delle infiorescenze separate dalla pianta in ragione della sola presenza del THC” esorbitante dal perimetro delle finalità di cui all’art. 1, comma 1 L. n. 242/2016, “tale condotta dovrebbe essere valutata sulla base delle norme del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e rientrare nel perimetro sanzionatorio della normativa antidroga, dovendo prevalere – in assenza delle esigenze presidiate dalla Legge n. 242/2016 – le preminenti ragioni della tutela della salute e dell’ordine pubblico messe in pericolo dalla somministrazione e circolazione del principio attivo”.

Obiettivamente siffatte conclusioni risultano contraddittorie con le stesse affermazioni contenute nella medesima circolare ai precedenti punti e con la giurisprudenza di legittimità e di merito in materia che, al contrario, hanno ritenuto la commercializzazione delle infiorescenze come ricomprese – seppure implicitamente – nelle previsioni e nelle tutele della L. n. 242/2016.

Apprezzabile è l’utilizzo del condizionale “dovrebbe” che, a parere dello scrivente, denota la necessità di esaminare la questione con logica e buon senso ponderando i vari interessi – peraltro costituzionalmente rilevanti (tutela della salute, ordine pubblico ma anche libera iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.) negli annunciati tavoli tecnici tra i vari Ministeri competenti (Interno, MIPAAF, MISE e Salute).

Ad ogni buon conto dal tenore della circolare in commento è possibile desumere i seguenti corollari che si vanno ad inserire nel quadro normativo-interpretativo della materia:

  1. La liceità della destinazione alimentare e cosmetica delle infiorescenze, dal momento che il Ministero stesso precisa che “la legge n. 242/2016, come sottolineato anche dall’Autorità Giudiziaria e dal Consiglio Superiore di Sanità, non prevede, fatta eccezione per le finalità di trasformazione di prodotti alimentari la possibilità di utilizzare direttamente la pianta”;
  2. La soglia oltre la quale la cannabis può essere considerata stupefacente è confermata  anche dal Ministero dell’Interno nella soglia dello 0,5%, come peraltro già più volte asserito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Sul punto occorre poi ricordare, come sostenuto in altri pareri, che l’ONU con il Protocollo ST/NAR/40, in attuazione della Convenzione di New York sugli Stupefacenti, ha precisato che la soglia di principio attivo discriminante tra canapa industriale e canapa stupefacente è quella dell’1%, soglia che pare in evidente contrasto con le previsioni comunitarie che limitano invece tale soglia allo 0,2%. In ogni caso tale questione dovrà essere valutata nelle sedi comunitarie competenti dato l’evidente situazione di disparità degli agricoltori UE rispetto ai Paesi terzi (Svizzera in primis) che invece fanno riferimento alla soglia dell’1% in conformità con il Protocollo ONU.

  1. Gli accertamenti sanzionatori da parte delle Forze dell’Ordine, che si trovano nell’impossibilità di distinguere ictu oculi la canapa legale da quella illegale, sembrerebbe subordinato all’esito positivo del narcotest e quindi alla presunzione del superamento dei limiti di THC previsti dalla legge.

Passando all’analisi critica della circolare emerge chiaramente come tale documento non tenga minimamente in considerazione delle recentissime pronunce giurisdizionali del Tribunali che hanno riconosciuto come la commercializzazione risulti un’attività ricompresa – seppure implicitamente – nella L. 242/2016 e, come tale, pienamente lecita.

Anzi, al contrario, la circolare in questione menziona soltanto alcuni provvedimenti, peraltro neppure i più recenti, per suffragare la linea adottata nel documento in commento.

A parere dello scrivente, non è possibile separare la commercializzazione dalla produzione dal momento che, come già più volte sostenuto, una legge di sostegno e promozione di una filiera produttiva non può non ricomprendere lo sbocco commerciale dei prodotti di tale filiera.

Questione diversa è la destinazione di utilizzo di tali prodotti che dovrà essere valutata e trattata nelle sedi competenti.

Risultano invece pienamente condivisibili le considerazioni circa il tenore di THC presente nelle infiorescenze in conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e la necessità di eseguire controlli sui prodotti (soprattutto su quelli sfusi ed anonimi) data l’impossibilità per le Forze dell’Ordine di distinguere a vista la canapa legale da quella illegale.

La nota più dolente del documento in questione, a parere dello scrivente, sta nel fatto del ripetersi della prassi di adottare circolare da parte di ogni soggetto competente sulla materia senza un coordinamento a monte che armonizzi la normativa in maniera unitaria con la conseguenza di determinare inevitabilmente interpretazioni difformi da caso a caso, circostanza che da sempre ha rappresentato una delle principali problematiche del settore.

Se da un lato è evidente la volontà dello Stato, già palesata con la precedente circolare del MIPAAF n. 5059 del 22.05.2018 e con il parere del CSS del 21.06.2018, di regolamentare il mercato delle infiorescenze di canapa ed inquadrare le medesime in una cornice giuridica definita e rispettosa delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della salute del consumatore, dall’altro è necessario che tali esigenze si traducano in un documento organico e non in interventi isolati magari frutto delle emozioni del momento.

Ad ogni buon conto, le indicazioni dei Ministeri competenti dovranno rappresentare senz’altro la base per la disciplina del settore, strada peraltro già intrapresa, in maniera molto più organica, dalle associazioni di categoria degli agricoltori che hanno adottato un disciplinare di produzione delle infiorescenze proprio per garantire gli stessi principi che lo Stato stesso si preoccupa di tutelare.

Anzi, è possibile ritenere che la stessa circolare del Ministero dell’Interno lasci intravedere la strada da percorrere nella regolamentazione del settore ossia la strada della legalità di un “consumo umano” delle infiorescenze destinate ad uso alimentare e cosmetico (di cui all’art. 1 lett. a) della L. n. 242/2016), ma anche – è auspicabile – quale prodotto da fumo a base di erbe e pianta officinale, destinazioni di utilizzo entrambe che già hanno una chiara e precisa normativa di riferimento nel D.Lgs. n. 6/2016 e nel D.Lgs. n. 75/2018.