La liceità delle infiorescenze di canapa sativa L. ed i chiarimenti sulla L. n. 242/2016. Commento alla circolare del MIPAAF del 22.05.2018

Dopo circa un anno e mezzo dall’entrata in vigore della L. n. 242/2016, il MIPAAF ha ritenuto opportuno intervenire sulla materia canapa per fornire alcuni chiarimenti sull’applicazione della predetta legge.

Appare evidente come tale intervento sia stato mosso dall’esigenza di regolamentare il fenomeno della cd. canapa light che, nell’arco temporale di

circa un anno, ha dimostrato di costituire un fenomeno mediatico, culturale e soprattutto economico, tanto che si parla di circa 1000 nuove aziende – agricole e commerciale – sorte intorno a tale fenomeno con il conseguente indotto in termini occupazionali ed economici.

La circolare del 22.05.2018, ripercorse le finalità e gli ambiti applicativi della L. n.242/2016, nonché le possibili destinazioni di utilizzo dei prodotti ottenuti dalle coltivazioni di canapa, ha ritenuto opportuno precisare alcuni aspetti piuttosto dibattuti negli ultimi mesi con riferimento ai limiti di principio attivo THC ed alle importazioni di prodotti di canapa.

Con riferimento al tenore di THC la circolare ha precisato che “Il tenore di THC delle varietà coltivate non deve superare il limite totale dello 0,2 per cento, in rapporto peso-peso secondo metodica ufficiale, ai fini del diritto all’aiuto nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola, conformemente a quanto stabilito dalla normativa europea”.

Sul punto la circolare recita: “In particolare, dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento, così come modificato dal Regolamento delegato n. 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017”.

Da tale impostazione sembrerebbe derivare come il limite totale del tenore di THC delle varietà coltivate non debba superare lo 0,2% ai fini del diritto all’aiuto nell’ambito dei regimi di sostegno PAC, circostanza peraltro già nota e consolidata anche negli anni passati, anche precedentemente all’entrata in vigore della L. m. 242/2016.

Ma la domanda che sorge spontanea per le esigenze del settore è un’altra: tale limite si estende anche al prodotto finito coltivato da coloro che magari non hanno interesse a chiedere il premio PAC? E come tale limite si concilia con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in sede penale circa il limite dello 0,5% configurato quale limite al di sotto del quale la cannabis è stata ritenuta prova di “potere drogante”?

Per tentare di dare una risposta logica e razionale ai predetti quesiti, occorre proseguire nella lettura della circolare che successivamente affronta la questione delle importazioni di prodotti di canapa.

La circolare ricorda come le importazioni nell’Unione Europea di prodotti di canapa debbano rispettare le previsioni dell’art. 189 del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013 che ha abrogato i vecchi regolamenti CEE n. 922/72, n. 234/79 e n. 1234/2007 del Consiglio.

“Il richiamato Regolamento”, prosegue la circolare “ai fini dell’importazione, fissa nello 0,2 per cento il tenore massimo di THC della canapa greggia, dei semi di varietà destinati alla semina, nonché dei semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, che possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina”.

A questo punto la circolare, richiamando la norma comunitaria, ribadisce il limite dello 0,2% quale limite del tenore THC nei prodotti di canapa menzionando sia la canapa greggia (e quindi anche le infiorescenze), sia le sementi destinata alla semina che ad usi diversi.

Dal tenore letterale della circolare si evince come il MIPAAF ritenga che il limite di principio attivo presente sia nel seme sia nel prodotto finito sia quello dello 0,2% in conformità con la normativa comunitaria in materia sia di regime degli aiuti sia in materia di importazioni.

Diversa la questione dei limiti previsti dall’art. 4 della L. n. 242/2016, il quale fissa i limiti della coltivazione in Italia con norme a salvaguardia e tutela dell’agricoltore prevedendo come alcuna conseguenza possa essere prevista a carico dell’agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora il tenore di THC sia compreso tra lo 0,2% e lo 0,6%, soglia quest’ultima al di sopra della quale può essere disposto da parte dell’A.G. il sequestro e la distruzione delle coltivazioni.

Dalla lettura della norma dell’art. 4 si evince, a parere dello scrivente, come il tenore di THC ammesso sia comunque quello dello 0,2%, mentre il limite dello 0,6% rappresenti soltanto una soglia di tolleranza per l’agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge circa l’obbligo di conservazione del cartellino della semente e della documentazione comprovante l’acquisto.

Viceversa qualora l’agricoltore non abbia rispettato tali prescrizioni di legge andrà incontro alle sanzioni previste dall’Ordinamento qualora il limite di THC accertato ecceda lo 0,2%. Da tale impostazione si deduce come il riferimento allo 0,6% rappresenti soltanto una tutela dell’agricoltore per non incorrere in sanzioni in caso di sforamenti che in agricoltura si possono sempre verificare.

Peraltro anche il Ministero della Salute con il DM 9.11.2015 aveva indicato il medesimo limite dello 0,2% come soglia oltre la quale è necessaria l’autorizzazione ministeriale per la coltivazione di canapa per usi diversi da quelli industriali (ossia di cui alla L. n. 242/2016).

L’Allegato tecnico per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis. “La coltivazione di piante di cannabis per uso medico a contenuto di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,2% deve essere autorizzata dal Ministero della Salute”.

Ciò nonostante, resta in ogni caso fermo il fatto che, ai fini della commercializzazione e della distribuzione di canapa, tali prescrizioni debbano essere conciliate con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione penale che ha ritenuto come la cannabis con tenore di THC inferiore allo 0,5% non abbia effetti droganti.

La questione dei limiti resta pertanto ancora aperta a causa delle consuete problematiche del nostro Paese circa il mancato coordinamento tra normative e principi provenienti da settori e materie diversi. Soltanto la prassi applicativa ed i precedenti giurisdizionali che si affermeranno inevitabilmente nei prossimi mesi potranno fornire indicazioni definitive sui limiti di THC nei prodotti di canapa.

Dopo aver disaminato la questione dei limiti di THC e delle importazioni, la circolare si propone di fornire chiarimenti su due tematiche che, a detta dello stesso MIPAAF in occasione del tavolo tecnico del 28.02.2017, rappresentavano delle “zone grigie” della normativa, ossia il florovivaismo e le infiorescenze.

  1. Il florovivaismo.

La circolare, peraltro attesa da tempo, ha voluto specificare che cosa si intenda per “coltivazioni destinate al florovivaismo” stabilendo che:

  1. E’ consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato;
  2. Non è consentita la riproduzione per via agamica di materiale destinati alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa ottenuti;
  3. Gli obblighi a carico del vivaista sono i medesimi previsti per l’agricoltore ai sensi dell’art. 3 L. n. 242/2016 (conservazione cartellino semente e fattura di acquisto per dodici mesi);
  4. Libera vendita di piante ornamentali di canapa senza necessità di autorizzazione;
  5. Attività vivaistica regolamentata da artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 214/2005;
  6. Importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito della di applicazione della L. n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente.

Da tali previsioni discendono alcuni ordini di considerazioni:

– È evidente come la pianta di canapa possa essere prodotta e riprodotta (stante il dettato letterale della normativa) esclusivamente da seme certificato con esclusione di provenienze da sementi ibride o comunque non certificate; ad una prima lettura, quindi, l’attività riproduttiva della pianta di canapa sembrerebbe consentita dalla circolare limitatamente alla cd. “via gamica o sessuale”. Resta da definire il concetto e l’interpretazione di “riproduzione” utilizzato da MIPAAF ossia se, in senso restrittivo, si voglia limitare la riproduzione della pianta da seme (via gamica) o se si possa intendere, in via estensiva, come l’attività riproduttiva della pianta sia comunque possibile purché la pianta che si va a riprodurre provenga da seme certificato. Appare pertanto evidente come in ogni caso la ratio della norma sia quella di rafforzare il concetto di tracciabilità dell’origine certificata della canapa sativa L. coltivata proprio della L. n. 242/2016.

– E’ vietata la riproduzione per “via agamica” delle piante di canapa di materiali destinati alla produzione per successiva commercializzazione: tale indicazione farebbe propendere per l’interpretazione restrittiva di cui sopra ossia per l’esclusione di ogni possibilità di riproduzione per via agamica della pianta di canapa. Tale previsione determina l’illiceità della produzione di talee ai fini della loro commercializzazione o dei prodotti dalle medesime ottenuti (es. canapa light, piante ornamentali ecc.); anche questa previsione rientra nella medesima ratio di garantire la tracciabilità della canapa che la via agamica potrebbe minare; la scelta del MIPAAF è stata quella di escludere tout court la possibilità di riproduzione per via agamica (es. per talee) ai fini della loro commercializzazione e, soprattutto, la possibilità di acquistare talee per ottenere prodotti da essa derivati.

– È lecita la vendita di piante di canapa ornamentali senza alcuna autorizzazione. Tale previsione risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di dettaglio vigente in materia.

– Il florovivaista è tenuto a rispettare le prescrizioni dell’art. 3 della L. n. 242/2016 (circa l’obbligo di conservazione del cartellino delle sementi impiegate e della fattura di acquisto delle stesse), nonché gli artt. 19 e 20 D.lgs. n. 214/2005 circa il possesso delle dovute autorizzazioni fitosanitarie presso i competenti Organi regionali.

– L’importazione di piante di canapa esula invece dall’ambito di applicazione della L. n. 242/2016 rientrando pertanto nella generale normativa comunitaria e nazionale in materia. Ciò si traduce nella presumibile possibilità di importare piante di canapa da altri Paesi rispettando la normativa vigente, con particolare riferimento, a giudizio dello scrivente, alla normativa circa il passaporto delle piante.

Sul punto occorrerà armonizzare la normativa vigente che, al momento, non contempla la canapa sativa L. tra le piante per cui è necessario il passaporto e ciò anche in vista dell’entrata in vigore dal 2019 della nuova normativa comunitaria.

Tale considerazione rischia, a parere dello scrivente, di generare un paradosso, ossia di vietare la riproduzione delle piante in Italia per via agamica, ma di consentire l’importazione di piante da altri Paesi che invece prevedano tale possibilità. Ciò rischia di penalizzare il settore che, ad una prima lettura della circolare, sembrerebbero costretti a rivolgersi all’estero per reperire piante di canapa.

Ad ogni buon conto il diritto vivente e la prassi applicativa potranno nei prossimi mesi fare ulteriore chiarezza sulle indicazioni emanate dal MIPAAF con la circolare in commento.

 Le infiorescenze.

La previsione sulle infiorescenze rappresenta sicuramente la nota positiva del provvedimento in commento.

La circolare, prendendo evidentemente atto del fenomeno della canapa light che si è affermato nel nostro Paese nell’ultimo anno, anche con numeri importanti, sancisce la legittimità delle infiorescenze precisando come “Pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito dell’articolo 2, comma 2, lettera g) rubricato Liceità della coltivazione, ossia nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo” purché tali prodotti presentino tre requisiti:

  1. Derivate da varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
  2. Contenuto di THC non superiori ai livelli previsti dalla normativa di cui sopra;
  3. Non contengano sostanze dichiarate dannose per la salute.

Appare pertanto evidente come la circolare sancisca la liceità delle infiorescenze quali prodotti florovivaisti risolvendo e superando definitivamente le questioni relative agli escamotages dell’uso tecnico sinora utilizzati. La circolare consente di chiamare le infiorescenze con il proprio nome: fiori prodotti da attività florovivaiste, ovviamente nel rispetto della normativa di settore relativa.

Tale previsione è di estrema rilevanza dal momento che rende lecito uno dei prodotti che ha dimostrato di destare maggiore interesse nel mondo economico ed imprenditoriale e di rappresentante un vero e proprio fenomeno italiano che, probabilmente, con tale provvedimento potrà avere ulteriore impulso.

E’ inoltre apprezzabile il riferimento alle sostanza dannose a tutela della qualità del prodotto e del consumatore finale.

Una ulteriore considerazione si impone sul piano soggettivo del produttore di infiorescenze di canapa.

Se infatti le infiorescenze sono lecite quali prodotti delle attività florovivaistiche, ciò significa che le medesime possono essere coltivate e prodotte soltanto da soggetti florovivaisti nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 19 e 20 D.Lgs. n.214/2005 e quindi in possesso delle dovute autorizzazioni fitosanitarie.

Concludendo la circolare del MIPAAF del 22.05.2018 si inserisce in un percorso già in atto inerente la regolamentazione e l’autoregolamentazione del settore invocato dalla stesse associazioni di categoria che recentemente hanno presentato il disciplinare di produzione delle infiorescenze proprio per garantire quelle finalità di tracciabilità, qualità e tutela del consumatore menzionate dal MIPAAF stesso nella circolare in commento e che a breve verrà pubblicato ad uso e consumo degli operatori del settore che vi vorranno aderire su base volontaria.