Due assurde previsioni dell’Unione Europea sugli usi alimentari e cosmetici della canapa

Abbiamo appreso che recentemente, a livello comunitario, la canapa ed i suoi derivati sono stati oggetto di riclassificazione in due diversi ambiti: alimentare e cosmetico.

  • La cannabis, il CBD ed i cannabinoidi in genere, ivi compresi gli extracts, sono stati inseriti nell’elenco dei cd. “novel food”, ossia quei “nuovi” alimenti che necessitano di un lungo iter autorizzativo per essere riconosciuti come tali con la motivazione che non sarebbero, a livello europeo, state presentante prove sufficienti atte a provare un “preuso” al 15.05.1997.

Tale impostazione risulta frutto di valutazioni che, quantomeno con riferimento al nostro Paese, non trovano corrispondenza ed addirittura risultano smentiti da documenti che attestano l’uso della canapa (e dei fiori) come alimento da alcuni secoli, dimostrando come la canapa (in toto) fosse utilizzata nell’alimentazione tradizionale italiana.

  • Il Cannabidiolo (CBD), previsto nell’elenco Cosing (Cosmetiic Ingredient Database) dei cosmetici europei (CAS n. 13956-29-1) con effetti “antioxidant, antiseborrhoeic, skin conditioning e skin protecting” è stato riclassificato come sostanza soggetta a restrizioni con una motivazione de relato alle sostanze (“narcotics natural and synthetic”) incluse nelle tabelle I e Ii della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 (cd. Convenzione di New York).

Il riferimento risulta palesemente erroneo ed illegittimo, dal momento che è la  Convenzione stessa che da un lato stabilisce la propria non applicabilità alla cd. “canapa industriale” e, dall’altro, non contiene alcun riferimento al CBD, cannabinoide notoriamente non psicoattivo, quale sostanza stupefacente.

Tra l’altro tale impostazione contrasta – sotto il profilo logico-giuridico – con le stesse previsioni comunitarie secondo cui la canapa industriale (ossia la canapa proveniente dalle varietà certificate) è qualificata come “prodotto agricolo” e “pianta industriale”, ma soprattutto con le determinazioni dell’OMS che soltanto due settimane fa ha raccomandato la rimozione degli “extracts and tienctures” dal riferimento di cui alla tabella I della Convenzione Unica sugli Stupefacenti e l’espressa esclusione dagli stupefacenti dei prodotti a base di CBD e con livelli di THC sino allo 0,2%.

Un prodotto ottenuto dalla trasformazione di canapa industriale (come nella fattispecie il CBD) non può essere in alcun modo considerato una sostanza stupefacente e quindi esclusa dal novero dei cosmetici e, in più in generale, dal consumo umano.

In aggiunta, tale interpretazione risulta contrastante anche con le chiare previsioni della L. n. 242/2016 che incentiva e promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa industriale per destinazione alimentare e cosmetica.

Come noto e come rilevato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la norma sanzionatoria non può essere estesa per analogia a fattispecie non espressamente contemplate determinando, in caso contrario, una indebita compressione delle libertà e dei diritti individuali che non può avere luogo nel nostro ordinamento (a differenza degli ordinamenti in cui si ha un diverso concetto del rapporto Istituzioni/Individuo, ossia gli Stati illiberali).

Chiediamo, pertanto, che le Istituzioni competenti prendano una posizione netta a sostegno dei principi costituzionali di libertà individuale e libera iniziativa economica che risultano gravemente lesi da tali interpretazioni applicando e tutelando la legge vigente che promuove e tutela la destinazione alimentare e cosmetica della canapa industriale.

In difetto verrebbe leso un intero settore promosso e sostenuto dalla L. n. 242/2016 che necessita di chiarezza onde evitare di allontanare tutti quegli investitori che hanno creduto in un settore innovativo investendo risorse e competenze e generando un processo di crescita economica con il conseguente indotto occupazionale soprattutto in territori e settori che da anni versavano in una fortissima crisi, tra cui, in primis, proprio quel settore agricoli che avrebbe dovuto essere tutelato ed incentivato dalla legge.

Poiché comunque la normativa europea rimette alla competenza di ogni Stato membro di considerare quali sostanze siano o meno novel food sulla base delle prove dell’uso alimentare nel singolo Stato, così come vi è autonomia per gli Stati membri circa la definizione degli integratori alimentari, chiediamo, sul piano nazionale, alle Istituzioni competenti di adottare gli strumenti legislativi idonei per chiarire:

  1. 1. la non inclusione della canapa nell’elenco del novel food;
  2. l’inserimento degli estratti di cannabinoidi non psicoattivi e con livelli di THC inferiori alla soglia dello 0,2%, nella lista degli integratori alimentari (cd. bothanicals) in aggiunta ai soli semen e oleum ex semine ad oggi già inclusi dal D.M. Salute 10.10.2018, pubblicato in G.U. del 26.09.2018, al fine di fugare ogni dubbio e dare effettiva attuazione alla L. n. 242/2016 ed in conformità con le raccomandazioni della stessa OMS;
  3. l’inclusione del CBD e degli altri cannabinoidi non psicoattivi tra le sostanze cosmetiche, non potendo essere considerate sostanze stupefacenti né ai sensi della Convenzione Unica né ai sensi del DPR 309/1990.

Sul piano comunitario appare assolutamente condivisibile la posizione già espressa dalla EIHA (European Industrial Hemp Association) fondata essenzialmente su tre corollari:

– il CBD è un prodotto naturale non psicotropico né intossicante pertanto è giusto e ragionevole che non venga trattato dai Dipartimenti Nazionali Antidroga con regolamenti stringenti e non venga limitato da alcuna legislazione dell’UE.

– EIHA è rigorosamente contraria ai tentativi di alcune aziende farmaceutiche di fare del CBD un farmaco a prescrizione obbligatoria, facendo l’interesse delle grandi aziende e danneggiando la giovane industria che sta puntando sui prodotti alimentari e cosmetici.

– Dato l’ampio e variegato spettro di effetti benefici e la sicurezza della sostanza, non vi è alcun motivo di limitare l’accesso al CBD.

In virtù di quanto sopra EIHA ha già proposto un regolamento a tre livelli a seconda delle dosi e applicazioni:

  • A dosi elevate (superiori a 200 mg al giorno) il CBD è da considerare come un medicinale e dovrebbe essere regolato come tale, includendo aspetti tecnici come l’area di indicazione, la via di somministrazione, la dose singola/giornaliera massima e le dimensioni della confezione.
  • A dosi fisiologiche (tra 20 e 200 mg al giorno) il CBD dovrebbe essere considerato come un prodotto OTC (da banco/erboristeria) o integratore alimentare. Questo approccio è già applicato per molte sostanze come valeriana, glucosamina, la condroitina (solfato), Ginkgo Biloba, alcune vitamine e prodotti di ferro.
  • A bassi dosaggi (inferiori a 20 mg al giorno) il CBD dovrebbe essere consentito senza alcuna restrizione, come nel caso dei prodotti alimentari.

In virtù delle considerazioni che precedono, ritenendo che la commercializzazione della canapa industriale e dei cannabinoidi non psicoattivi destinati a fini alimentari e cosmetici si collochi in un ambito normativo di piena legalità, facciamo presente che siamo pronti a difendere i diritti e gli interessi di tutto il settore dinanzi alle Autorità competenti

https://www.federcanapa.it/2019/02/21/canapa-e-novel-food/